Sono illegittimi e forieri di responsabilità erariale i riconoscimenti stipendiali attribuiti in assenza di effettiva verifica circa il raggiungimento di risultati prefissati ovvero senza la previa definizione di regole oggettive di valutazione del personale ovvero, ancora, con violazione delle procedure approntate dalla contrattazione decentrata per il loro riconoscimento e liquidazione: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 7/2023, depositata lo scorso 22 febbraio.
Già in passato, la giurisprudenza contabile aveva affermato che “L’illiceità dell’erogazione del trattamento stipendiale accessorio (in particolare dell’indennità di risultato dirigenziale) in assenza di una differenziazione basata sull’analisi dei risultati gestionali costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Corte dei conti (tra i tanti pronunciamenti, si vedano Corte dei conti, Sez. I App. n. 241/2018; id. sez. III App. n.609/2016; id., Sez. Puglia, n.217/2019; id., III App., n.301/2015; id, Sez. Veneto, n.481/2009), con conseguente perfezionamento, nel caso di specie, di un’ipotesi di responsabilità erariale” (Corte dei conti, Sez. Lombardia n. 132/2020).
Tale illegittimità deve essere esclusa, ad esempio, come avvenuto nel caso specifico affrontato dai giudici veneti, dinanzi all’esistenza di un preciso iter provvedimentale:
- concertazione iniziale con i sindacati;
- predisposizione, da parte della Giunta Municipale, dei piani di lavoro, con l’individuazione del personale responsabile degli stessi;
- valutazione concreta e specifica del livello di responsabilità assunto da ciascun dipendente, tale da determinare, per il medesimo personale, un riconoscimento differenziato a seconda del numero e della tipologia delle responsabilità assunte.