Utilizzo del punto in luogo della virgola nell’offerta economica: l’errore è emendabile

È consentito apportare un emendamento all’offerta economica quando lo stesso è il frutto di un errore materiale oggettivamente riconoscibile e rimediabile senza particolari sforzi ricostruttivi o interpretativi: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 30 gennaio 2023, n. 1034.

Nel caso concreto, due imprese concorrenti, nel presentare il ribasso, anziché utilizzare la virgola per separare i decimali dalla parte intera del numero, avevamo utilizzato il punto: secondo i giudici, si è trattato di un “errore materiale per avere invertito i due tasti della virgola e del punto posti uno a fianco all’altro”, avendo indicato, rispettivamente un ribasso del 33.93300% anziché del 33,93300% e un ribasso del 34.04100% anziché del 34,04100%.

Si è trattato di un evidente errore di scritturazione, la cui riconoscibilità è conseguenza della constatazione che l’offerta economica di entrambe le concorrenti, apportandovi il ribasso erroneamente indicato, sarebbe stata irrealistica e contraria alla logica stessa della gara d’appalto, in quanto si sarebbe trattato di un’offerta ictu oculi destinata a soccombere anche nel caso di mancata partecipazione di altri concorrenti.

Come affermato da univoca giurisprudenza, l’errore materiale che non inficia l’offerta del concorrente “deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta; … la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena altrimenti l’inammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti; … tale complessiva operazione deve fondarsi su elementi – identificativi dell’errore – desumibili dall’atto stesso, non già da fonti esterne (cfr. Cons. Stato, n. 5638 del 2021, cit.; cfr. anche Id., V, 5 aprile 2022, n. 2529)” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 giugno 2022, n. 5344).

In sintesi, l’errore materiale è tale e può essere corretto se immediatamente riconoscibile ed emendabile senza l’intermediazione di atti chiarificatori o integrativi dell’offerta presentata in gara (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 ottobre 2020, n. 6462; id., sez. III, sent. 24 febbraio 2020, n. 1347). Giova aggiungere che non vale ad escludere che si sia in presenza di un errore emendabile il fatto che sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo (cfr. Consiglio di Stato, III, sent. 28 maggio 2014, n. 1487).

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!