Appalti: i servizi analoghi riguardano il medesimo settore imprenditoriale o professionale

Per costante giurisprudenza, qualora il bando di gara preveda lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, a quella di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale, al fine di contemperare l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche: è quanto ribadito dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 10 febbraio 2023, n. 91.

Nel caso specifico, si era dinanzi ad una gara avente per oggetto “l’affidamento dei servizi specialistici di rilievo, restituzione, monitoraggio, conservazione, storicizzazione e consultazione, per servizi di digitalizzazione modellazione idraulica e sviluppo di un sistema di controllo delle perdite di reti acquedottistiche con installazione di strumenti di misura in pressione, portata ed Early Warning e relativi software/piattaforme di gestione, sviluppo o di un sistema di prioritizzazione degli interventi nonché servizi di supporto tecnico, finanziario e procedurale, per l’acquisizione di finanziamenti da utilizzare per l’esecuzione di servizi specialisti analoghi”. Secondo i giudici, devono considerarsi analoghi i servizi “relativi all’esecuzione di rilievi topografici finalizzati alla redazione di elaborati specialistici per l’installazione di sistemi di monitoraggio di ponti, strade e viadotti”, visto che, pur non essendo identici a quelli richiesti, allo stesso tempo non sono di certo estranei, dato che si tratta comunque di servizi rientranti tra quelli oggetto della gara, sia pure non aventi ad oggetto condutture idriche.

Il concetto di “servizio analogo”, pertanto, deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste, tenendo conto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato ma, al contrario, l’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità (TAR Veneto, sez. III, sent. 3 marzo 2022, n. 393).

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