Mancata sottoscrizione del progettista nell’offerta tecnica: è sanabile mediate soccorso istruttorio

La mancata sottoscrizione della documentazione di gara da parte del progettista indicato è suscettibile di regolarizzazione mediante l’attivazione del soccorso istruttorio: è quanto evidenziato dal TAR Lazio, Roma, sez. III, nella sent. 31 gennaio 2023, n. 1748.

Per quel che concerne il profilo della qualità del progettista indicato, infatti, i giudici hanno rilevano come la giurisprudenza amministrativa abbia, a più riprese, escluso che tale figura professionale rivesta, in sede di gara, la qualità di concorrente, ritenendo per converso che la stessa sia riconducibile a “un prestatore d’opera professionale che non entra a far parte della struttura societaria che si avvale della sua opera, e men che meno rientra nella struttura societaria quando questa formula l’offerta. Rimangono due soggetti separati e distinti, che svolgono funzioni differenti con conseguente diversa distribuzione delle responsabilità”, situazione questa che peraltro non muta neppure nel caso di appalto integrato (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Ad. plen., sent. n. 13 del 9 luglio 2020).

Ne deriva, quindi, che l’assenza di sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte dei progettisti è sanabile mediante il soccorso istruttorio previsto all’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016).

Nel caso concreto, una delle società partecipanti alla gara d’appalto era stata esclusa poiché mancava la sottoscrizione digitale da parte dei progettisti di tutti i documenti relativi all’offerta tecnica ed ha fatto ricorso allo strumento del soccorso istruttorio nei termini previsti dalla lex specialis, che peraltro stabiliva espressamente “la possibilità di sanare le mancanze della firma digitale e le carenze di meri refusi che non incidono sull’Offerta nel complesso e non integrano informazioni mancanti”.

Pertanto, in ragione della natura che la figura professionale del progettista assume nell’ambito di una procedura di gara, l’assenza della sua sottoscrizione (ove non espressamente prevista a pena di esclusione) costituisce una carenza formale e non contenutistica, come tale suscettibile di regolarizzazione, vieppiù laddove, come nella fattispecie in esame, la lex specialis espressamente preveda una tale possibilità per tutti gli operatori economici partecipanti.

Diversamente opinando, si violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara sancito dall’art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale “Nelle gare pubbliche d’appalto, le clausole di esclusione poste dalla legge (o dal bando) […] sono di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione […]” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2722 del 21 giugno 2016; sez. III, sent. n. 768 dell’11 febbraio 2013).

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