Il riparto dell’onere della prova nel giudizio di responsabilità contro l’agente contabile

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Campania, nella sent. n. 78/2023, depositata lo scorso 7 febbraio, la giurisprudenza individua in capo all’agente contabile l’obbligo di restituzione di quanto dovuto in base alle scritture, stabilendo che nel relativo giudizio di responsabilità incombe all’Organo Requirente di provare soltanto l’esistenza del rapporto gestorio e la deficienza di beni o di valori, quali fatti costitutivi della pretesa risarcitoria e che il convenuto ha, invece, l’onere di fornire piena prova della contestata regolarità o delle cause esimenti della responsabilità. (cfr. anche sez. giur. Toscana, sent. n. 37/2017 e n. 345/2019).

Peraltro, la Procura che intenda promuovere un’azione di responsabilità non è esonerata dal fornire almeno la prova dell’esistenza del danno erariale e della riconducibilità dello stesso al comportamento dell’agente contabile.

Inoltre, con riferimento all’elemento soggettivo, la giurisprudenza della Corte dei Conti ha, peraltro, convenuto sul fatto che, quando sia richiesto il dolo o la colpa grave, il debitore resta liberato dalla pretesa attrice se prova che l’inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile o che nel suo comportamento sono ravvisabili solo elementi di colpa lieve.

Tanto premesso, nel caso specifico affrontato dai giudici contabili campani, è stata riconosciuta la colpa grave dell’agente contabile che non aveva riversato all’ente locale i diritti riscossi per il rilascio delle carte di identità, limitandosi a fare riferimento, quale giustificazione, ad un presunto accordo verbale con altro agente, secondo cui quest’ultimo avrebbe provveduto al riversamento della somma: secondo i giudici, infatti, costituisce un indice di grave negligenza nella gestione dell’incarico di agente contabile ricevuto l’aver delegato ad altri tale gestione senza esercitare – in mancanza di informative all’organo nominante e di conferimenti scritti – alcun potere di vigilanza e/o controllo sull’operato del delegato.

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