La società ”in house providing” che gestisce per conto del Comune gli immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica può fruire delle agevolazioni per interventi di efficienza energetica su tali immobili: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 150/2023, pubblicata lo scorso 24 gennaio.
Come è noto, ai sensi dell’art. 14, comma 2septies, del D.L. n. 63/2013, le detrazioni per interventi di efficienza energetica previste dal medesimo articolo “sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci”.
L’art. 119, comma 9, lettera c), del D.L. n. 34/2020 (come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 66, lett. o), della Legge 30 dicembre 2020, n. 178), prevede che le disposizioni (contenute nei commi da 1 a 8) disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano agli interventi effettuati, tra l’altro, “dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di ”in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
Come si evince dal dato normativo, le citate disposizioni trovano applicazione, tra altri destinatari, anche per le società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing relativamente a interventi realizzati su immobili di proprietà delle predette società ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (ERP).
Nelle fattispecie agevolative in esame il legislatore ha individuato espressamente, tra i soggetti rientranti nel perimetro di applicazione delle misure, anche le società che operano in regime di in house providing, proprio in relazione ad interventi realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei Comuni, prescindendo dalla tipologia di contratto che ne regola i rapporti (es.: appalto, concessione, affidamenti diretti, ecc.), a condizione che le spese sostenute siano afferenti ad interventi realizzati su immobili di proprietà delle predette società ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.