L’art. 1, comma 822, della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede che, in sede di approvazione del rendiconto 2022, le regioni e gli enti locali, nonché gli enti ad essi strumentali (art. 2 decreto legislativo n. 118 del 2011) sono autorizzati, previa comunicazione all’amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni.
Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:
- la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
- la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
- contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.
Il comma 823 prevede che le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma precedente devono essere comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La disposizione demanda, inoltre, a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato sentita la Conferenza Stato Regioni, la determinazione delle modalità applicative dei commi segnalati.