Come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. n. 29/2023 del 13 gennaio scorso, la normativa fiscale distingue due tipologie di buoni corrispettivo:
- il buono monouso, ai sensi dell’art. 6ter, comma 1, del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA), “se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto (…)”; in tal caso, “ogni trasferimento di un buono – corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”;
- il buono multiuso, in forza del successivo art. 6quater, comma 1, “se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto (…)”; in tal caso, “ogni trasferimento di un buono corrispettivo multiuso precedente all’accettazione dello stesso come corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono – corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione” e “la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 6 assumendo come pagamento l’accettazione del buono corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi”.
Ai fini della distinzione di un buono corrispettivo come buono – monouso oppure buono – multiuso rileva, quindi, la certezza o meno, al momento dell’emissione del predetto buono, del trattamento IVA applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi che esso incorpora, da intendersi come certezza circa la territorialità dell’operazione, la natura, qualità e quantità dei beni o servizi, oltre l’IVA applicabile a detti beni e servizi, tutti elementi necessari ai fini della documentazione fiscale dell’operazione (cfr. risposta n. 10 del 2020; risposta n. 338 del 2020).