Ai fini della valutazione della competenza della commissione di gara non è necessario che ciascun commissario di gara abbia la precisa competenza richiesta dall’appalto, essendo sufficiente che le singole competenze si integrino reciprocamente: è quanto evidenziato dal TAR Lombardia, Brescia, sez. I, nella sent. 2 gennaio 2023, n. 6.
Al riguardo, infatti, il requisito richiesto dall’art. 77, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), ovverosia che i commissari siano esperti del settore cui afferisce l’oggetto del contratto, deve essere inteso “in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni” (TAR Campania, Napoli, sez. III, sentenza 30 maggio 2022, n. 3687).
Nel caso concreto, la commissione era composta da tre commissari: un professore ordinario e due associati e tutti per il corso di studi e l’attività di ricerca svolta negli anni erano dotati di idonee competenze per valutare progetti di servizi, a bassa complessità, quali quelli messi a gara, ossia “servizi integrati ausiliari pulizia ed igiene ambientale ed accessori presso le sedi dell’Università”.