Legge di bilancio 2023: novità per la mancata copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

L’art. 1, comma 781, della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevede che “In considerazione della situazione straordinaria di emergenza determinatasi relativamente alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, agli enti locali soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo dei servizi a domanda individuale, di cui agli articoli 243, comma 2, e 243-bis, comma 8, lettera b), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che per l’esercizio finanziario 2022 non riescano a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall’art. 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo TUEL, non si applica la sanzione di cui al comma 5 dello stesso art. 243”.

La norma, quindi, riguarda gli enti locali strutturalmente deficitari e quelli in piano di riequilibrio finanziario pluriennale, i quali non saranno soggetti, per non essere riusciti a garantire la copertura minima del costo dei servizi a domanda individuale (ossia, il 36%) nel 2022, alla sanzione pari all’1% delle entrate correnti come risultanti dal rendiconto della gestione del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti; come precisato dall’art. 243, comma 5, del TUEL, “La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale”.

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