L’art.1, comma 786, della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) stabilizza a regime il contributo di 110 milioni di euro riconosciuto ai comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell’introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI).
La disposizione conferma il contributo nell’importo già disposto dall’art. 1, comma 554 della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019) per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la medesima finalità.
Al contributo che viene qui consolidato si affianca quello previsto, per le medesime finalità di ristoro TASI, dalla legge di bilancio per il 2019 nell’importo di 190 milioni di euro annui per il periodo 2019-2033 (art. 1, commi 892-895, Legge n. 145/2018), che porta la quota ristorativa a complessivi 300 milioni di euro annui; tale ultimo contributo è peraltro vincolato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.
Come è noto, a titolo di compensazione del gettito non più acquisibile dai comuni in conseguenza dell’introduzione della TASI, sono stati concessi contributi in favore dei comuni già a partire dal 2014.
La sostituzione dell’IMU con la TASI, disposta dal comma 639 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di bilancio 2014), presupponeva, infatti, l’invarianza di gettito, in connessione con la possibilità per ciascuno dei comuni interessati di poter applicare un’aliquota TASI all’1 per mille su tutte le fattispecie imponibili; tuttavia, tale invarianza non era assicurata nei casi in cui le previgenti aliquote TASI non consentivano l’integrale applicazione dell’incremento a compensazione della perdita di gettito IMU sull’abitazione principale.
Gli importi annui di compensazione sono stati:
- per 2014, 625 milioni di euro, ai sensi dell’art, 1, comma 731, della Legge n. 147/2013 (modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014);
- per il 2015, 530 milioni, ai sensi dell’art. 8, comma 10, del D.L. n. 78/2015;
- per il 2016, 390 milioni, ai sensi dell’art. 1, comma 20, della Legge n. 208/2015;
- per il 2017, 300 milioni in sede di ripartizione delle risorse di un Fondo per gli enti locali istituito dall’art. 1, comma 433, della Legge n. 232/2016;
- per il 2018, 300 milioni, ai sensi dell’art. 1, commi 870-871, della Legge n. 205/2017;
- per il 2019, 110 milioni di euro disposto dall’art. 1, comma 895-bis, della Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2018);
- per gli anni 2020-2022, 110 milioni di euro disposti dall’art. 1, comma 554, della Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
- per gli anni dal 2019 al 2033, si aggiungono ulteriori 190 milioni di euro, autorizzati dall’art. 1, comma 892, della Legge n. 145/2018, per un complesso di risorse a ristoro, fino al 2033, pari a 300 milioni di euro annui.