L’anticipazione di tesoreria deve avere carattere temporaneo: il warning della Corte dei conti

L’anticipazione di tesoreria è uno strumento che deve avere carattere temporaneo: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Liguria, nella delib. n. 66/2022/PRSP, depositata il 29 dicembre 2022, nella quale è stato stigmatizzato l’uso continuativo in più esercizi di tale istituto.

Difatti, la ratio dell’anticipazione in discorso, disciplinata dall’art. 222 TUEL (Decreto Legislativo n. 267 del 2000) e dall’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, è quella di fornire agli enti una provvista finanziaria per far fronte a momentanee e contingenti carenze di liquidità, derivanti da asincronie che possono generarsi tra il momento della riscossione e quello del pagamento.

Si tratta, in altre parole, di una forma di finanziamento a breve termine – peraltro onerosa – che
non può rappresentare un ordinario strumento di copertura delle spese; ciò anche in considerazione del fatto che, diversamente, l’anticipazione rischierebbe di tramutarsi in una forma vera e propria di indebitamento, con il rischio di finanziare anche spese diverse da quelle di investimento, in violazione dell’art. 119 Cost. L’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003, difatti, la esclude espressamente dalla definizione di debito rilevante ai fini dell’applicazione della c.d. regola aurea di cui al citato art. 119 Cost. nella misura in cui consenta di “superare, entro il limite massimo previsto dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”.

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