Segnaliamo la recente delib. n. 266/2022/PRSP della Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, depositata lo scorso 19 dicembre, nella quale i giudici hanno ricordato alcuni principi fondamentali relativi al rapporto fra il Comune e le sue partecipate.
In primo luogo, è stato evidenziato che la mancanza di accantonamento del fondo perdite società partecipate si pone in contrasto con il principio contabile generale della prudenza, fondamentale nella ponderazione dei rischi e delle incertezze, connessi agli andamenti operativi degli enti, nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell’amministrazione.
In secondo luogo, i giudici hanno stigmatizzato la mancata rilevazione dei reciproci rapporti creditori e debitori tra il Comune e gli organismi partecipati ex art. 11, comma 6, lett. j, del Decreto Legislativo n. 118/2011, da ascrivere alla riferita “mancanza di documentazione”: detta circostanza si pone in contrasto con il principio contabile generale della veridicità dei documenti contabili, sia dell’ente locale, sia dei suoi enti strumentali, controllati o partecipati. La necessità di una verifica circa i rapporti di crediti e debiti, infatti, è volta a garantire l’effettività di detto principio, poiché un disallineamento delle posizioni dell’ente e delle sue partecipate influenza l’attendibilità del risultato di amministrazione dell’ente e/o il risultato di esercizio degli enti partecipati. Di converso, la simmetria delle rispettive posizioni salvaguarda gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente locale, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.
In terzo luogo, ma certamente non meno importante, la Corte ha evidenziato l’inadeguatezza del sistema informativo dell’Ente che non consentiva di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra lo stesso e le sue società partecipate, nonché, l’omessa analisi dell’assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette e l’omessa predisposizione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione; in merito, è stato affermato che, “pur se l’art. 147 quater, comma 5, del d.lgs. 267/2000, ha definito l’obbligo di organizzazione di un idoneo sistema informativo solo per gli enti aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’adozione di tale sistema risulti comunque funzionale al controllo interno sugli equilibri finanziari, come disciplinato dal successivo art. 147 quinquies che implica, per tutti gli enti locali, quali che siano le loro dimensioni demografiche, la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’ente, in relazione all’andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni (cfr. comma 3). Tale adempimento, infatti, presuppone di avere contezza e certezza dei debiti e crediti iscritti nelle rispettive contabilità”.
Ancora, è stato rammentato che la riconciliazione tra le reciproche poste di debiti e crediti, a sua volta, ha una valenza preparatoria, ai sensi del comma 4 dell’art. 147-quater del TUEL, delle operazioni di consolidamento del gruppo amministrazione locale, secondo il principio contabile applicato, recato dall’allegato n. 4/4 del Decreto Legislativo n. 118/2011 per tutti gli enti locali e, ancor prima, secondo l’art. 6, comma 4, del DL n. 95/2012, relativo alle società partecipate di comuni e province.
Infine, con specifico riguardo ai rapporti con gli organismi partecipati, è stato ricordato che, fermo restando l’obbligo della doppia asseverazione dei prospetti dimostrativi dei debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati imposto all’organo di revisione, la responsabilità della mancata allegazione della nota informativa asseverata alla relazione della gestione e, quindi, al rendiconto, è posta in capo all’organo esecutivo dell’ente e costituisce un’irregolarità ex art 148-bis del TUEL.