È legittima la decisione della stazione appaltante di procedere all’esclusione dalla gara per esistenza di una situazione di controllo ed unico centro decisionale nel caso in cui vi sia compartecipazione di capitale sociale fra due società concorrenti e l’amministratore di una sia anche membro del consiglio di amministrazione dell’altra: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 7 dicembre 2022, n. 7658.
I giudici partenopei hanno ricordato che l’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d’imputazione delle offerte può avvenire anche sulla base di indici presuntivi concreti, non essendo richiesta anche la prova che il controllo o collegamento fra i concorrenti sia poi pervenuto a risultati effettivi in relazione ai contenuti delle offerte.
Ricordiamo che l’art. 80, comma 5, lettera m), del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016 prevede che “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: … m) l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.