Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella sent. n. 338/2022, depositata lo scorso 14 dicembre, in materia di conti giudiziali la giurisprudenza contabile ha adottato un approccio, consolidato e costante, di stampo sostanzialistico, nel senso di ritenere la regolarità di conti redatti in modo difforme rispetto ai modelli normativi a condizione, tuttavia, che il conto sia esaurientemente rappresentativo della gestione e ne consenta la verifica di regolarità nel rispetto della normativa disciplinante l’attività degli agenti contabili.
Se, come è indubitabile, il conto deve essere idoneo a rappresentare, mediante i fatti di gestione, i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell’art. 140, comma 2, c.g.c.), è parimenti vero che la forma del conto ed i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità.
In questo senso, dunque, si può invocare l’applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma che, tuttavia, non è -e non può costituire- un mezzo per derogare o, men che meno, eludere l’indefettibilità non solo dell’obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello), ma, sotto il profilo contenutistico, dell’obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. sez. Piemonte, sent. n. 144/2011).
Applicando tali principi, non è stato ammesso a discarico un conto giudiziale nel quale non risultavano annotati gli estremi delle riscossioni, aggregate talora su base trimestrale, talora su base mensile e talora su base bimensile, non erano stati indicati gli estremi dei versamenti in tesoreria e le cui ricevute dei bollettari di riscossione erano parzialmente illeggibili.