L’agente contabile che rende il conto non può procedere anche alla relativa parificazione

L’attività di approvazione dei rendiconti periodici della cassa economale, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno, non può essere svolta dallo stesso soggetto (l’agente, appunto) che quei rendiconti ha compilato, poiché la coincidenza tra controllore e controllato vanifica la finalità stessa della verifica di regolarità amministrativa e contabile che costituisce il presupposto per il discarico amministrativo dell’agente, con l’imputazione a bilancio delle spese ed il conseguente rimborso all’economo: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Veneto, nella sent. n. 328/2022, depositata lo scorso 9 dicembre.

Negli enti locali, di regola, è tale funzione di controllo è posta in capo al soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della regolarità delle procedure di spesa, oltre alla concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano il rimborso delle spese effettuate a carico del fondo economale.

L’irrinunciabile esigenza di alterità tra soggetto controllore e soggetto controllato (così Sez. Piemonte n. 10/2008), che una costante giurisprudenza contabile (cfr., ex multis, sez. Veneto sent. n. 59/2014; sez. Liguria, sent. n. 38/16; sez. Umbria, sent. n. 77/2016; sez. Sicilia, sent. n. 197/2020; sez. Veneto, sent. n. 217/2018; sez. Basilicata, sent. n. 46/20) afferma, in relazione all’apposizione del visto di conformità e/o all’attività di parificazione del conto giudiziale, non è estranea neppure al sistema dei controlli interni di un ente e alla particolare categoria dei controlli di regolarità amministrativa e contabile a cui afferisce l’approvazione dei rendiconti (amministrativi) periodici, costituenti specifico obbligo dell’economo nella gestione del fondo in dotazione.

L’attività di parificazione deve necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall’agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente: “è convinzione di questa Corte che il “visto” sul conto giudiziale non possa essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato. Ne deriva che, qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’ente locale) la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità (“parifica”) va intestata al Segretario Comunale – in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000 – o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50 del TUEL), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall’ente locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia (sez. Piemonte, sent. n. 10/2008; cfr., ex multis, anche sez. Veneto, sent. n. 59/2014; sez. Liguria, sent. n. 38/2016; sez. Umbria, sent. n. 77/2016; sez. Sicilia, sent. n. 217/2017; sez. Veneto, sent. n. 217/2018; sez. Basilicata, sent. n. 197/20).

 

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