Mancata consegna documenti richiesti: il revisore deve comunque rendere tempestivamente il parere

Il revisore ha il dovere di esprimere tempestivamente il parere, eventualmente di segno negativo, in caso di riscontrata mancanza di documentazione che gli uffici avrebbero dovuto trasmettergli: è quanto ribadito dal TAR Sardegna, sez. II, nella sent. 30 novembre 2022, n. 816.

Ed invero, già in precedenza la giurisprudenza aveva segnalato che “in base a quanto previsto dall’art. 239 c. 1 lett. d) del TUEL., l’organo di revisione deve redigere una relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità, e comunque, non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo” e che, perciò, ” è dovere del Revisore verificare la completezza della documentazione necessaria all’esercizio delle sue funzioni, nel termine di 20 giorni di cui all’art. 239 c. 1 lett. d) cit., la cui mancanza, andrà evidenziata nella sua relazione, potendo ciò eventualmente condurre alla formulazione di un parere negativo, che deve tuttavia necessariamente essere formulato, nel rispetto del predetto termine” (TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 3 aprile 2020, n. 592).

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