Accesso alle consulenze legali e tecniche: le indicazioni della giurisprudenza

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sugli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, possono essere sottratte al regime ostensivo le consulenze legali e tecniche contenenti valutazioni di ordine strategico-difensivo in funzione di un contenzioso pendente o di una lite potenziale, al fine di salvaguardare il diritto di difesa dell’amministrazione: è quanto ribadito dal TAR Liguria, sez. I, nella sent. 25 novembre 2022, n. 1014.

Al contrario, sono soggetti all’accesso i pareri legali e le perizie tecniche che si inseriscono nell’ambito di un’istruttoria procedimentale, in quanto oggettivamente correlati ad un procedimento amministrativo (in argomento cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 31 marzo 2022, n. 2380; sez. III, sent. 13 aprile 2021, n. 3032 e sent. 31 gennaio 2020, n. 808).

Con specifico riferimento ai documenti contenenti valutazioni medico-specialistiche e/o medico-legali relative a soggetti colpiti da eventi avversi correlati alle cure erogate, la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sent. 13 aprile 2021, n. 3032 e sent. 31 gennaio 2020, n. 808) ha individuato il seguente punto di equilibrio tra il diritto di accesso del paziente o dei suoi eredi, finalizzato all’accertamento dell’adeguatezza dell’assistenza sanitaria ricevuta ed alla tutela del connesso interesse risarcitorio, ed il diritto di difesa dell’ente:

  • le perizie medico-legali e gli atti dei comitati di valutazione dei sinistri, redatti in seno al procedimento volto all’individuazione di una composizione bonaria della controversia, possono contenere anche considerazioni di carattere difensivo, le quali sono legittimamente stralciate se formulate in diretta ed immediata funzione della strategia da assumere nella vertenza insorta con il paziente o con i suoi eredi;
  • non è, invece, sufficiente a giustificare il diniego di esibizione la mera possibilità di attingere alle valutazioni espresse nelle consulenze e negli altri atti procedimentali per elaborare la linea di difesa dell’ente nelle trattative stragiudiziali o in un futuro contenzioso in sede giurisdizionale.

Il riferito principio è stato declinato nelle seguenti applicazioni pretorie:

  • è illegittima la ripulsa di ostensione della parte “valutativa” della relazione medico-legale, anche se reca considerazioni relative al rapporto di causalità tra le condizioni cliniche del paziente ed i trattamenti eseguiti in ospedale ed in merito alla quantificazione dei danni subiti (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 13 aprile 2021, n. 3032);
  • i verbali del Comitato valutazione (o gestione) sinistri non possono essere oscurati nelle parti in cui compiono una ricostruzione della dinamica degli eventi e/o un apprezzamento dei profili medico-legali della vicenda, al fine di verificare se siano stati commessi errori o negligenze nella gestione del caso clinico, ma solamente nei passi in cui contengano valutazioni di ordine difensivo in relazione all’azione risarcitoria prospettata dagli istanti (TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 12 settembre 2022, nn. 1210-1212; TAR Toscana, sez. II, sent. 4 marzo 2022, n. 276; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sent. 23 aprile 2021, n. 1312; TAR Molise, sez. I, sent. 9 dicembre 2020, n. 357);
  • va esibita la relazione della Commissione per la gestione del contenzioso sanitario funzionalizzata esclusivamente alla soluzione transattiva del sinistro, e non anche alla tutela processuale dell’azienda (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 17 luglio 2019, n. 5018);
  • è legittima la ripulsa integrale dell’istanza ostensiva dei verbali del Comitato di valutazione dei rischi afferenti direttamente alla difesa in giudizio dell’amministrazione nell’ambito di una causa già radicata, specialmente nel caso in cui i membri dell’organo siano gli stessi avvocati cui l’ente ha affidato il patrocinio legale (TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 22 luglio 2022, n. 692).

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