Tra gli agenti contabili devono essere compresi anche gli utilizzatori delle carte di credito della P.A

Tra gli agenti contabili devono essere annoverati anche coloro che utilizzano le carte di credito della P.A., posto che tale utilizzo deve essere equiparato al maneggio di denaro contante: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Marche, nella sent. n. 89/2022, depositata lo scorso 29 novembre, riprendendo un principio già espresso dalla sez. III Appello, nella risalente decisione n. 682/2005, secondo cui “L’utilizzatore della carta di credito assume la veste di ordinatore di spesa e di agente contabile, dal momento che, con un unico atto, decide l’effettuazione della spesa e ne eroga materialmente l’importo al terzo accipiente”.

In ragione dell’acclarata veste di agente contabile da parte di chi utilizza la carta di credito, ne deriva la necessità di rendere il conto della propria gestione, secondo i parametri normativi stabiliti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924, per i quali il conto deve comprendere obbligatoriamente: il “carico” (costituito dalla consistenza iniziale della gestione e pari alle risultanze finali del precedente conto); lo “scarico” (costituito dalle risultanze della gestione che tengono conto dei movimenti avvenuti nel corso della stessa); i “resti da esigere”; l’“introito”; l’“esito”; la “rimanenza”; conseguentemente, è illegittimo il regolamento della P.A. che prevede che il conto giudiziale dell’agente contabile utilizzatore la carta di credito aziendale sia costituito dall’estratto conto presentato dal soggetto gestore.

Secondo i giudici, al pari di un  economo, l’utilizzatore della carta di credito è un soggetto “pagatore” che dispone di somme messe a disposizione dell’amministrazione (nel caso dell’economo tale somma è individuata nell’anticipo, nel caso di utilizzo di carta di credito può essere individuata nella disponibilità della carta), al fine di soddisfare prontamente necessità di cassa. Pertanto, il conto dell’agente utilizzatore di carta di credito dovrebbe essere caratterizzato da tutti quegli elementi contenuti nel modello 23 del DPR n. 194/1996.

La Corte ha anche fornito indicazioni utili per la compilazione del conto giudiziale nel caso delle carte di credito, precisando che il carico iniziale coincide con il limite di spesa regolamentato ovvero, nel caso di carte cc.dd. “prepagate”, con la somma limite messa a disposizione (mediante le ricariche)
ed eventualmente reintegrate periodicamente.

Nell’ipotesi si tratti di carte di credito cc.dd. “illimitate”, il carico iniziale deve essere individuato nella somma fissata in sede di regolamentazione da parte dell’Amministrazione.

Durante, poi, l’utilizzo della carta di credito, le varie transazioni dovrebbero essere suddivise per tipologia ed importo, al fine di rendere possibile una effettiva verifica della pertinenza e legittimità delle spese effettuate, con l’indicazione degli estremi del documento giustificativo della spesa, quali possono essere il numero e la data della fattura o scontrino fiscale.

Ovviamente, lo scarico sarà rappresentato dagli atti o dai provvedimenti mediante i quali si provvederà all’approvazione delle spese e dai relativi mandati di pagamento di regolarizzazione
contabile, così come anche per le eventuali spese per rilascio, utilizzo e rinnovo della carta, nel caso in cui siano addebitate nell’estratto conto della carta di credito oggetto del conto giudiziale.

Secondo la Corte, “Quindi, è del tutto evidente che, anche nel caso dell’utilizzo di una carta di credito, il conto giudiziale della relativa gestione può essere redatto in conformità al disposto di cui all’art. 616 cit., mediante tutti  quegli elementi prescritti nel modello 23 del DPR 194/1996”.

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