Revoca della dichiarazione di pubblica utilità e dell’aggiudicazione di un project financing

Poiché l’aggiudicazione della gara conseguente al project financing trasforma, di suo, l’aspettativa di mero fatto, fino a quel punto vantata dal promotore, in aspettativa giuridicamente tutelata alla consequenziale stipula del contratto aggiudicato, l’Amministrazione che intende procedere con la revoca della dichiarazione di pubblica utilità del progetto e della conseguente aggiudicazione deve attivare il contraddittorio con l’aggiudicatario, secondo le regole stabilite negli artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990: è quanto affermato dal TAR Molise, nella sent. 31 ottobre 2022, n. 398.

Tale contradditorio ha lo scopo di acquisire e valutare i contributi dell’aggiudicatario e di orientare l’esercizio dei poteri discrezionali verso una soluzione che componga nel modo più equilibrato e proporzionato i vari interessi contrastanti emergenti alla luce dell’interesse pubblico prevalente.

Non si è, pertanto, dinanzi ad un carattere latamente discrezionale della rivalutazione della manifestazione di interesse pubblico, ma ad un’attività amministrativa che, nel sistema delineato dal Capo III della Legge n. 241/1990, per la quale è prescritta la partecipazione al procedimento dei soggetti, come l’aggiudicatario, nei cui confronti il provvedimento finale è “destinato a produrre effetti diretti”; quest’ultimo, conseguente, può esercitare il diritto di presentare memorie scritte e documenti pertinenti, rispetto ai quali l’Amministrazione ha un obbligo di valutazione.

In particolare, secondo la giurisprudenza,

  • l’obbligo previsto dall’art. 10 citato, anche se non impone all’Amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutti le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 3 della stessa l. n. 241/1990, l’esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall’amministrazione attraverso una motivazione dell’atto conclusivo tale da rendere percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative” (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 30 ottobre 2019, n. 6173);
  • La mancata indicazione nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni rese dalla parte interessata, in quanto posta a tutela di un contenuto necessario della stessa motivazione, dà luogo ad un vizio non sanabile in via postuma neppure in sede processuale, mediante la sua integrazione negli atti difensivi; in particolare, malgrado nell’attuale assetto normativo, le conseguenze della violazione del divieto di integrazione postuma siano attenuate, la dequotazione del relativo vizio non può tuttavia avere luogo, qualora l’omissione della motivazione, successivamente esternata, abbia leso il diritto di difesa dell’interessato, come avviene, in fase infraprocedimentale, allorché non risultano in alcun modo percepibili le ragioni sottese al mancato accoglimento delle osservazioni” (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, sez. I, sent. 13 novembre 2019, n. 2399).

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