Illegittimo assegnare il medesimo punteggio a soggetti con curricula palesemente differenti

È illegittimo il comportamento della commissione di gara comunale che, nel valutare due curricula palesemente differenti, assegna immotivatamente il medesimo punteggio: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Umbria, nella sent. n. 90/2022, depositata lo scorso 15 novembre.

Nel caso specifico, un Comune aveva indetto una procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale, alla quale avevano partecipato due concorrenti, uno dei quali vantava, rispetto all’altro, un numero maggiore di pubblicazioni e un maggior periodo di lavoro nella P.A. Nonostante ciò, la commissione aveva dato il medesimo punteggio ai due concorrenti, senza fornire motivazione alcuna, assegnando l’incarico al candidato più giovane, come previsto dall’avviso in caso di parità di punteggio.

Secondo i giudici, tale circostanza evidenza un chiaro difetto di motivazione e di illogicità manifesta in cui è incorsa l’amministrazione, non essendo possibile la ricostruzione dell’iter logico seguito nella valutazione, come invece è doveroso per basilari esigenze di imparzialità e trasparenza.

Conseguentemente, sono stati palesemente violati i principi di imparzialità e trasparenza che devono, invece, informare la procedura comparativa volta al conferimento di un incarico, dovendo le valutazioni dei candidati discendere da criteri oggettivi ed essere adeguatamente motivate, in modo da consentire la ricostruzione del percorso logico seguito dalla commissione.

A seguito dell’accoglimento del ricorso del concorrente dal curriculum migliore, il Comune era stato condannato al risarcimento del danno e alle spese legali, con conseguente necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio: la Corte dei conti, riconoscendo la palese violazione dei canoni di trasparenza ed imparzialità ed il nesso causale tra comportamento ed evento ma non il dolo, ha condannato i dipendenti comunali membri della commissione di gara al risarcimento, nei confronti dell’Ente Locale, di una parte dell’importo del debito fuori bilancio.

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