L’importanza del rispetto dei termini per l’approvazione del rendiconto: il warning della Corte dei conti

Il rispetto dei termini per l’approvazione del rendiconto è obiettivo primario nell’ambito della verifica della regolarità delle gestioni: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 188/2022/PRSP, depositata lo scorso 8 novembre.

Com’è noto, la rendicontazione, parallelamente alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, costituisce non solo la certificazione dei risultati dell’esercizio finanziario concluso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione (Corte dei conti, Sez. Autonomie, delib. n. 12/2019): il ritardo cagiona, pertanto, non solo nocumento alla funzione tipica del rendiconto, ma anche alla funzione del bilancio di previsione e determina, ulteriormente, un ritardo delle verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo (cfr. da ultimo, Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, n. 155/2021/PRSP; n. 129/2021/PRSP; n. 115/2020/PRSP).

Il rendiconto, inoltre, è atto obbligatorio, indifferibile ex lege, essenziale per la tutela dell’unità economica della Repubblica e per il coordinamento della finanza pubblica: nei casi più gravi di ritardo nell’approvazione, o, nel caso di sua omissione, può conseguire l’esercizio di poteri sostitutivi agli organi dell’ente, attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta come previsto, a livello generale, dall’art. 120, commi 2 e 3, della Costituzione e dagli artt. 136 e 137 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).

Ferma restando la descritta procedura, gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione ed anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. Il divieto riguarda anche la stipula di “[…] contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi” ed a prescindere dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale sarebbe chiamato ad espletare (art. 9, comma 1-quinquies, del DL n. 113/16, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160).

Ulteriori limitazioni ope legis si ravvisano nell’esclusivo e limitato utilizzo dell’avanzo di amministrazione “presunto” anziché di quello accertato (artt. 186 e 187 del TUEL) e nell’impossibilità di ricorrere all’indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall’art. 203, comma 1, lett. a) del TUEL.

Tra le sanzioni connesse agli inadempimenti relativi al rendiconto, vi è anche il temporaneo assoggettamento ai controlli centrali, previsti per gli enti locali strutturalmente deficitari, in materia di copertura del costo di alcuni servizi, ai sensi dell’art. 243, comma 6, del TUEL.

Dall’approvazione tardiva del rendiconto deriva per l’ente, altresì, l’obbligo del rispetto dei vincoli:

  • previsti dall’art. 6 del DL n. 78/2010 e da successive norme di finanza pubblica per spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7); relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza (comma 8); sponsorizzazioni (comma 9); attività di formazione (comma 13);
  • previsti dall’art. 27, comma 1, del DL n. 112/2008 (spese di pubblicazioni stampa gratuite).

La mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell’ente comporta, invece, la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’Interno, ivi comprese quelle a titolo di solidarietà comunale (stante il precetto contenuto nell’art. 161, comma 3, del TUEL).

Ancora, in via provvisoria e sino all’adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 – rendiconto degli enti locali).

Conclusivamente, la mancata o tardiva approvazione dei documenti contabili costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l’intera materia, atteso che essi rappresentano un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione; contengono informazioni comparative e misurano i valori della previsione definitiva, confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, ossia con i risultati conseguiti, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

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