La costituzione del fondo per i rinnovi contrattuali: il warning della Corte dei conti

In materia di fondo per i rinnovi contrattuali dei dipendenti dell’ente locale, il principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2, paragrafo 5.2, lett. a), II alinea, del d.lgs. n. 118/2011 recita: “Pertanto, per la spesa corrente, l’imputazione dell’impegno avviene: a) per la spesa di personale: (omissis) nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato

Come evidenziato dalla delib. n. 194/2022/PRSE, depositata il 3 novembre, sebbene il richiamato principio contabile auspichi – e non obblighi – la costituzione del fondo de quo, l’accantonamento delle predette risorse nelle more della sottoscrizione del CCNL costituisce un adempimento contabile volto a preservare, in chiave prospettica, la tenuta degli equilibri finanziari dell’Ente (cfr. ex plurimis Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 10/2021/PRSP e 11/2020/PRSP).

La spesa di personale per il rinnovo dei contratti è un onere posto ad esclusivo carico del bilancio del Comune (cfr. Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 6/SSRRCO/CCN/18); peraltro, trattandosi di spesa obbligatoria l’Ente locale non può sottrarsi all’erogazione delle somme, anche per arretrati, al momento del perfezionamento della tornata negoziale. La “rigidità” dell’onere richiederebbe, pertanto, che gli Enti precostituiscano, attraverso un apposito accantonamento, la provvista finanziaria da utilizzare a copertura della spesa, all’atto della sua manifestazione (i.e., sottoscrizione del CCNL).

 

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