L’art. 7, comma 7, del Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992) dispone che “i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana”.
Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Toscana, nella delib. n. 195/2022/PRSP, depositata lo scorso 3 novembre, nessuna eccezione viene posta dal legislatore nel richiedere il vincolo delle entrate spettanti all’ente in quanto proprietario della strada sulla quale i parcheggi insistono.
Nell’occasione i giudici hanno ricordato che, nell’ambito della propria autonomia, l’ente può scegliere le modalità gestionali che meglio rispondono alle proprie esigenze di amministrazione delle risorse, del suolo pubblico e dei servizi da rendere al cittadino; tali modalità, tuttavia, non cambiano la natura dell’entrata, che resta quella di un compenso pagato dall’utente-cittadino all’amministrazione pubblica per la resa di un servizio e che la legge impone di destinare alle finalità specifiche indicate dal citato art. 7, comma 7, del Codice della strada. A fronte della legittima decisione del Comune di procedere alla gestione dei parcheggi tramite affidamento ad una società in house, la Corte ha sottolineato che “Nella scelta adottata dall’ente per la gestione dei parcheggi rientra l’obbligo di garantire, sul piano sostanziale, che l’entrata, pur acquisita attraverso società di gestione del servizio, sia ricondotta alle finalità di legge o dalla società stessa o dall’amministrazione comunale”.