La previsione di un fondo per spese impreviste non esonera l’ente dal riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale, trattandosi di un fondo “non impegnabile”, idoneo a garantire adeguata copertura finanziaria della spesa da sostenere, ma non certamente finalizzato a derogare alle regole di corretta assunzione del relativo impegno di spesa, nei termini di cui all’art. 191 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 165/2022/PAR, depositata lo scorso 19 ottobre (richiamando, ex multis, Sez. delle Autonomie, delib. n. 27/QM/2019; sez. reg. contr. Lombardia, delib. n.118/2022/PAR; sez. reg. contr. Liguria, delib. n. 73/2018 e sez. reg. contr. Campania, delib. n. 2/2018).
Nell’occasione i giudici contabili hanno anche ricordato che:
- il riconoscimento del debito fuori bilancio ha la finalità di riportare un’obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente all’interno della sfera patrimoniale dell’ente e del “ciclo del bilancio”, ricongiungendo debito e volontà amministrativa sul piano dell’adempimento;
- la funzione di tale procedura è, dunque, quella di consentire a debiti sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanziamento di rientrare nella contabilità dell’ente;
- l’impegno propedeutico al successivo pagamento deve essere assunto solo dopo l’avvenuto riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale.