Fondo perdite società partecipate: l’accantonamento non può essere meramente prudenziale

Il Comune è tenuto ad acquisire e rendere evidenti nella relazione al rendiconto i dati sui risultati di esercizio delle società partecipate, sulla base dei quali accantonare le somme nel relativo fondo perdite, non risultando conforme alla disciplina legislativa un accantonamento meramente prudenziale, avvalendosi dei poteri spettanti al socio delle società di capitali per ottenere le informazioni richieste: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 176/2022/PRSP, depositata lo scorso 28 ottobre.

Nel caso specifico, i giudici contabili hanno stigmatizzato il comportamento dell’ente locale che si era limitato ad un accantonamento di € 1.000, in maniera del tutto prudenziale, considerato che le quote di partecipazioni erano di rilevanza irrisoria e che talune società partecipate non avevano fornito sufficienti dati contabili aggiornati.

Ricordiamo che l’art. 21 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (Decreto Legislativo n. 175/2016) prevede che, qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo. Per la giurisprudenza contabile “viene, dunque, creata una relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l’obiettivo di una maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli organismi partecipati” (sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 127/2018/PAR).

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