Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale sulle norme che prevedono la “mera sospensione” del pagamento degli interessi durante la procedura di dissesto di un ente locale: è quanto affermato dalla sentenza n. 219/2022 della Corte Costituzionale, depositata lo scorso 24 ottobre.
I giudici, in particolare, hanno evidenziato che:
- il blocco di rivalutazione ed interessi, in pendenza della procedura concorsuale, è un meccanismo finalizzato alla realizzazione della par condicio, oltre che a impedire un ulteriore deterioramento della condizione patrimoniale del debitore;
- le attuali norme sul dissesto sono espressive di un bilanciamento non irragionevole tra l’esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali, che si correla all’art. 41 Cost., di tutelare i creditori e l’esigenza di ripristinare sia la continuità di esercizio dell’ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale.