Il partecipante alla gara di appalto che indica, in luogo della PEC richiesta dal bando, una casella di posta elettronica ordinaria, non può dolersi dell’eventuale mancata ricezione della comunicazione da parte della stazione appaltante dell’inizio del termine per presentare l’offerta e della conseguente mancata presentazione di quest’ultima: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 17 ottobre 2022, n. 1751.
Secondo i giudici, considerata la natura professionale degli operatori economici partecipanti alla gara, viene in rilievo il principio dell’autoresponsabilità (TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 17 febbraio 2022, n. 1932): conseguentemente, l’aver indicato una semplice PEO e non una PEC è stato un rischio liberamente assunto dall’operatore e quest’ultimo, proprio in ragione della sua condotta, non può dolersene.
Né, nel caso specifico, è possibile invocare il soccorso istruttorio, considerato che tale strumento non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (TAR Lazio, Roma, sez. IV, sent. 12 aprile 2022, n. 4449) e visto che non si è in presenza di una lacuna relativa alla documentazione prodotta, bensì alla mancata presentazione dell’offerta economica.