Alcune novità di interesse per gli EE.LL. contenute nel Decreto Aiuti ter

Tra le norme del recente Decreto Aiuti ter (Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144), contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e pubblicato sulla G.U. n. 223 del 23 settembre scorso, segnaliamo alcune di interesse per gli enti locali.

L’art. 5 stanzia ulteriori 200 milioni di euro, di cui 160 per i Comuni e 40 milioni per le Città metropolitane e le province, a titolo di incremento del fondo straordinario di cui all’art. 27, co. 2, del dl 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati. Per la ripartizione bisognerà attendere un successivo decreto da adottarsi entro il prossimo 31 ottobre.

L’art. 6 incrementa di 100 milioni di euro il fondo per il TPL per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario; anche in questo caso, il riparto avverrà con un decreto da adottarsi entro il 31 ottobre.

L’art. 30, che interessa anche gli uffici appalti, dispone che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, possono essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari nell’ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.

L’art. 32, anch’esso di interesse anche per gli uffici appalti, promuove gli accordi-quadro quale strumento utile per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici.

Infine, l’art. 40 proroga al 31 dicembre 2022 le misure semplificazione in materia di canone unico patrimoniale per occupazione di suolo pubblico: in sintesi, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni non richiede l’autorizzazione paesaggistica e non vale il limite dei 180 giorni previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e-bis, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) per il mantenimento dei manufatti.

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