Legittimo l’accesso al gestionale della biglietteria di un Ente Parco

È legittima la richiesta di accesso relativa ai biglietti venduti da un Ente Parco e a quelli effettivamente fruiti dai visitatori (ossia, gli ingressi effettivi), mediante la trasmissione di apposita reportistica mensile riepilogativa dei predetti dati, quando la predetta modalità di accesso sia funzionale ad un efficace controllo democratico sull’attività amministrativa e non si presenta ictu oculi sproporzionata o manifestamente onerosa, né tale da comportare un carico irragionevole di lavoro idoneo ad interferire con il corretto funzionamento dell’amministrazione e purché le informazioni richieste non contengano dati sensibili o segreti commerciali: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. III, nella sent 15 settembre 2022, n. 5740.

Nel caso concreto, un’associazione di guide alpine e vulcanologiche aveva presentato istanza richiesta di accesso al gestionale della biglietteria dell’Ente Parco, allo scopo di conoscere il numero di potenziali fruitori al fine di meglio organizzare il servizio obbligatorio di accompagnamento e di predisporre il numero di guide necessarie.

Secondo i giudici, la richiesta può considerarsi legittima, visto che:

  • le guide necessitano di idonee forme di trasparenza e di pubblicità, giornaliere o periodiche, che garantiscano la possibilità di conoscere con precisione il numero di turisti che accedono alla struttura;
  • la carenza di tali informazioni impedisce di svolgere al meglio l’attività di accompagnamento obbligatorio assegnata alle guide;
  • il monitoraggio in tempo reale dei dati relativi ai ticket venduti risulta funzionale ad una migliore programmazione delle attività delle guide, in particolar modo nei periodi di maggiore affluenza.
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