Le referenze bancarie sono idonee se indicano correttezza e puntualità dei rapporti tra cliente e istituto di credito

In sede di gara, le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali e per la loro idoneità è sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 6 settembre 2022, n. 7752.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, le referenze bancarie vanno considerate idonee qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, e all’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso.

In ogni caso, come già evidenziato in passato dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, sent. 17 marzo 2022, n. 1936), le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione.

 

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