Piano delle alienazioni e valorizzazioni: l’immobile inserito diventa patrimonio disponibile dell’ente

Come è noto, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, gli enti territoriali individuano “i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione” ed inseriscono l’elenco di detti immobili nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari; ai sensi del comma 2 del medesimo articolo “L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale”.

Con la recente sent. 9 settembre 2022, n. 1982, il TAR Lombardia, Milano, sez. I, ha evidenziato che “La norma determina l’effetto automatico, conseguente alla mera inclusione nel PAVI, della classificazione del bene come appartenente al patrimonio disponibile dell’ente territoriale, in considerazione della non strumentalità all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, determinata a monte dall’organo di governo”; conseguentemente, secondo i giudici, è irrilevante, ai fini di una differente classificazione del bene immobile, il suo pregresso utilizzo per lo svolgimento di pubbliche funzioni.

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