Aliquota IVA applicabile alle attività prodromiche ad un intervento di bonifica

Alle attività prodromiche ad un intervento di bonifica è possibile applicare l’aliquota IVA del 10% di cui ai numeri da 127-quinquies) a 127-septies) della Tabella A, parte III allegata al Decreto IVA (DPR n. 633/1972) solo se le stesse siano previste nell’ambito di un progetto di bonifica approvato dalle competenti autorità amministrative, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Ambiente (oggi, MITE, Ministero per la transizione ecologica): è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 445/2022, pubblicata lo scorso 9 settembre.

Le opere di bonifica, come è noto, rientrano fra quelle di urbanizzazione secondaria a cui si applica l’aliquota agevolata del 10%; fondamentale, secondo l’Agenzia, è il progetto approvato, in quanto contenente tutte le opere che ricadono nell’ambito della bonifica assentita dalle autorità competenti, comprese quelle prodromiche da mettere in atto in una fase transitoria e preliminare rispetto alla fase di bonifica stricto sensu.

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