È improprio l’utilizzo della proroga del servizio di tesoreria quando dovuta ad una causa imputabile all’ente locale: è quanto affermato dall’ANAC nell’Atto del Presidente prot. n. 63289 dello scorso 20 luglio.
Nel caso specifico, il Comune, dinanzi ad un servizio di tesoreria in scadenza nel mese di dicembre, aveva bandito la gara per il nuovo affidamento solo nella parte finale del mese di novembre e previsto il termine per la presentazione delle offerte nell’ultima decade di dicembre, ossia solo 9 giorni prima della scadenza della precedente convenzione con la banca affidataria del servizio. Secondo l’Autorità, è evidente la mancanza di una corretta programmazione da parte dell’ente, senza che possano rilevare le “carenze di personale” che erano state evidenziate a giustificazione, “atteso che l’ente avrebbe potuto comunque attivarsi in altro modo ben prima dell’approssimarsi della scadenza della Convenzione con la banca affidataria del servizio, scadenza delineata sin dal momento della stipula del contratto (2017) e mai modificata”.
Non emerge, quindi, nel caso concreto quel “ritardo non imputabile all’amministrazione” che legittima la concessione in proroga del servizio: “l’assenza di una corretta programmazione moltiplica le emergenze e determina una proroga tecnica che, difatti, viene presentata ancora prima che abbia inizio il vero e proprio affidamento del servizio. In questa prospettiva, la proroga abbandona e tradisce la sua unica funzione di strumento di transizione per il tempo strettamente necessario espletare la nuova procedura e diventa un ammortizzatore pluriennale di inefficienze di programmazione”.