La natura delle verifiche dell’organo di revisione sugli accantonamenti a fondo rischi/contenzioso

Le verifiche effettuate dall’organo di revisione attinenti l’entità delle quote accantonate al fondo rischi, debbono verosimilmente considerarsi atti dichiarativi ascrivibili alla categoria degli acclaramenti, ovverosia acquisizioni di scienza, concernenti l’esistenza, la misurazione e l’analisi tecnica o amministrativa dei dati fattuali, la cui indiscutibile esigenza di determinazione matematica non può risolversi nell’enunciazione di un mero giudizio valutativo, ma richiede al contrario un procedimento di apprendimento, frutto cioè di una ricognizione puntuale del contenzioso, che si risolve nella formulazione di una vera e propria attestazione con valore di certezza: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 109/2022/PRSE, depositata lo scorso 11 agosto, confermando un proprio orientamento (cfr. delib. n. 229/2021/PRSE).

Con riferimento ai compiti dell’organo di revisione, i giudici hanno ricordato che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/INPR, contenente “Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l’attuazione dell’art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266“, volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha avuto modo di sottolineare che “particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell’anno in cui si verificherà l’eventuale soccombenza. La quota accantonata a consuntivo nel risultato di amministrazione per “fondo rischi e spese”, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, All. 4/2, punto 9.2, è determinata, tra l’altro, da «accantonamenti per le passività potenziali”.

La lettura di detti principi conforma quindi sia gli obblighi dell’ente, il quale è tenuto a una attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare in un apposito atto deliberativo, sia gli obblighi dell’organo di revisione che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/INPR: ciò in quanto la finalità è quella di non fare trovare l’ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie: la finalità è altresì quella di preservare gli equilibri di bilancio e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell’ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili.

Viene ribadito, in sintesi, che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente e puntualmente fatta oggetto di ricognizione analitica e completa da parte dell’Ente e monitorata dall’Organo di revisione, al quale incombe l’onere di attestarne la congruità.

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