Registrazione delle bollette doganali ai fini IVA: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’art. 25 del Decreto IVA (DPR n. 633/1972) dispone che “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

Come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 417/2022, pubblicata lo scorso 5 agosto, le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione; diritto che – ai sensi dell’art. 19 del decreto IVA – “[…] sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”; pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione. Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione occorre, dunque, che sia verificata – oltre all’esigibilità dell’imposta – la duplice condizione del possesso della bolletta doganale e della sua annotazione nel registro IVA acquisti.

Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa IVA connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e, quindi, consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata all’importazione, l’Agenzia delle dogane contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un Prospetto di riepilogo ai fini contabili (allegato 1 alla Circolare n. 22 del 2022) della dichiarazione doganale che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquote.

Tale prospetto, secondo l’Agenzia delle Entrate, è idoneo ai fini dell’assolvimento degli obblighi di registrazione previsti dalla normativa IVA – propedeutici all’esercizio del diritto a detrazione dell’IVA pagata all’importazione.

 

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