Le referenze bancarie non sono sufficienti a dimostrare il possesso del requisito del fatturato degli ultimi tre anni, richiesto dalla lex specialis di gara, considerato che “queste attestano al più la solvibilità dell’impresa e l’assenza di criticità debitorie, ma nulla dicono in ordine al volume di affari ed alla solidità che il requisito del fatturato pregresso serve a dimostrare”: è quanto evidenziato dal TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 14 luglio 2022, n. 4771.
Secondo i giudici, infatti, “le referenze bancarie possono dimostrare la correttezza e la puntualità dell’impresa nei rapporti con l’istituto bancario e, più in generale, con il settore creditizio e l’assenza di situazioni passive desumibili dai conti correnti, ma non possono trasformarsi in garanzia di solidità economica e, dunque, di affidabilità nell’esecuzione dello specifico appalto di cui si controverte in questa sede”.
Sebbene in astratto le referenze bancarie siano uno dei mezzi di prova per la qualificazione degli operatori economici sul piano economico-finanziario, possono rivelarsi in concreto inidonee a dimostrare i requisiti minimi di solidità economica e patrimoniale dell’impresa al momento della partecipazione alla gara, dovendo la stazione appaltante avere riguardo al dato sostanziale come emergente da tutti i documenti in suo possesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 7 novembre 2018, n. 6292).