Ai fini del divieto, in capo ai revisori, di svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale (art. 235, comma 1, del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), non rileva l’incarico svolto quale revisore di una società in house del medesimo Comune: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, in un recente quesito pubblicato lo scorso 8 luglio (https://dait.interno.gov.it/pareri/99760).
Ed infatti, la nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria delle società degli enti locali, anche a totale partecipazione e soggette a controllo analogo, avviene secondo la normativa di riferimento e le modalità indicate nei relativi statuti e non è soggetta all’estrazione a sorte da parte della Prefettura dall’elenco dei revisori degli enti locali: detta circostanza è già indicativa dell’impossibilità di assimilare l’incarico di revisore di una società in house a quella di revisore di un ente locale.