Non può essere invocata una causa di illegittimità se il RUP, nel valutare la congruità dell’offerta economica, si fa assistere da un componente della commissione o da un esperto del settore oggetto della gara: è quanto evidenziato dal TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. 29 giugno 2022, n. 303.
Al riguardo, è bene ricordare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano valide ragioni per discostarsi, “nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della stessa commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602)” (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6784).
Nel caso di specie, il RUP, nelle valutazioni in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, si è avvalso del supporto tecnico di un esperto esterno e, segnatamente, del progettista e direttore lavori incaricato: secondo il TAR (che ha richiamato la sent. 24 luglio 2017, n. 3646, del Consiglio di Stato, sez. V), detta circostanza non può considerarsi ostativa e la terzietà non viene assolutamente in discussione, visto che il progettista/direttore dei lavori non supporta il RUP nella valutazione della bontà del progetto posto a base di gara, ma nel valutare la rispondenza dell’offerta del concorrente ai parametri ivi formulati.