Appalti: dovuto il recesso dal contratto nel caso di informativa antimafia a carico dell’aggiudicatario

L’adozione del provvedimento di recesso dal contratto stipulato, in presenza di un’informativa prefettizia antimafia sfavorevole, configura un provvedimento non soltanto fortemente caratterizzato nel profilo contenutistico, ma anche connotato dall’urgenza del provvedere: è quanto affermato dal TAR Marche, sez. I, nella sent. 4 luglio 2022, n. 402.

Trattandosi di atto urgente e vincolato, deve altresì escludersi che la stazione appaltante abbia l’obbligo della previa comunicazione di avvio del procedimento.

Peraltro, come evidenziato in passato dalla giurisprudenza, l’Amministrazione non ha facoltà di sindacare il contenuto dell’informativa prefettizia, poiché è al Prefetto che la legge demanda in via esclusiva la raccolta degli elementi e la valutazione circa la sussistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa (ex multis, TAR Campania Napoli, sez. I, sent. 3 dicembre 2018, n. 6945, secondo cui la possibilità di non sciogliersi dal rapporto in essere “costituisce ipotesi eccezionale rispetto alla regola generale che impone la risoluzione del rapporto ed è stata riconosciuta dal richiamato comma 3, a tenore del quale “I soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell’interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi”. Dalla lettura combinata delle succitate prescrizioni normative è agevole desumere che la facoltà di continuare il rapporto è ipotesi – data l’evidente ratio di pieno sfavore legislativo alle infiltrazioni mafiose nei contratti pubblici – all’evidenza, remota e residuale, e dunque consentita al solo fine di tutelare l’interesse pubblico attraverso una valutazione di convenienza in relazione a circostanze particolari, quali il tempo dell’esecuzione del contratto o la sua natura, o la difficoltà di trovare un nuovo contraente, se la causa di decadenza sopravviene ad esecuzione ampiamente inoltrata. Dunque deve concludersi in termini più generali che l’amministrazione, mentre può richiamare l’informativa a supporto della decisione di risolvere il contratto, senza addurre particolari giustificazioni, ha viceversa il dovere di motivare adeguatamente nel caso in cui, nonostante la presenza di un inquinamento mafioso, l’interesse pubblico alla completa esecuzione del contratto sia così pregnante da legittimare un’impresa sospetta ad effettuare pubbliche commesse”).

I medesimi principi non possono non valere ed essere applicati anche in ipotesi in cui il rapporto contrattuale non è ancora sorto e la stazione appaltante interviene in una fase antecedente, evitando la formazione del vincolo contrattuale e l’inizio dell’esecuzione.

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