Appalti: non vige l’obbligo dichiarativo per i reati estinti

L’operatore economico non ha l’obbligo dichiarativo dei reati a suo carico oramai estinti: è quanto ribadito dal TAR Campania, Salerno, sez. I, sent. 24 giugno 2022, n. 1828, confermando un proprio orientamento (cfr. sent. 17 agosto 2020, n. 1019).

Ed infatti, l’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) espressamente dispone che l’esclusione dalla gara non opera “quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna”; conseguentemente, non può ritenersi sussistente un obbligo dichiarativo per detto reato, visto che la stazione appaltante non potrebbe comunque mai prendere in considerazione detto reato per espressa previsione normativa.

Detto altrimenti, è il Codice stesso a ritenere i reati estinti irrilevanti e inidonei, conseguentemente, a giustificare l’eventuale esclusione dalla gara del concorrente.

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