PNRR, controllo strategico e controllo di gestione: il warning della Corte dei conti

L’esigenza di verifica del funzionamento dei controlli interni assume ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell’economia: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 95/2022/VSGC, depositata lo scorso 5 luglio.

A tale proposito, va preliminarmente rammentato che, nell’ambito della strategia complessivamente disegnata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Governo nazionale, come noto, ha scelto di affidare l’allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevedranno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti attraverso la presentazione di progetti. Molte delle componenti che interessano gli enti locali riguardano, peraltro, ambiti di investimento in relazione ai quali è dato rinvenire preesistenti linee di finanziamento.

Una efficace programmazione delle Autonomie territoriali, che sia in grado di creare valore per la collettività amministrata, passa allora anche attraverso la previa ricostruzione dello stato dell’arte degli interventi già finanziati ed avviati: è entro tale quadro che gli enti potranno, attraverso la previa ricognizione di fabbisogni e priorità strategiche, modulare gli interventi finanziati dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Secondo i giudici, vengono conseguentemente in rilievo, in tale ambito, il controllo strategico ed il controllo di gestione.

Il controllo strategico è, infatti, strettamente legato all’attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo, di cui costituisce il presupposto fondamentale. L’attività di controllo strategico è finalizzata a verificare l’attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell’intera organizzazione.

La Sezione delle Autonomie ha da lungo tempo evidenziato, con deliberazione 28/2014/INPR, che esso impone il preliminare, graduale adeguamento dell’organizzazione della struttura e, quindi, la fissazione dei principali obiettivi, nonché la valutazione degli aspetti economico-finanziari e socioeconomici connessi.

Il controllo di gestione è volto a rilevare lo scostamento tra obiettivi e risultati, informando i responsabili preposti a decidere, al fine di adottare i conseguenti provvedimenti correttivi. Detta tipologia di controllo, funzione trasversale e diffusa all’intera struttura dell’ente, si deve caratterizzare per la contestualità dell’azione amministrativa, attraverso la segnalazione, durante tutto il percorso gestionale, di indicatori significativi che evidenzino gli scostamenti rispetto agli standard prefissati allo scopo di verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate

e risultati.

Nell’ambito del PNRR è, inoltre, fondamentale la verifica della corretta allocazione in bilancio delle risorse messe a disposizione degli enti territoriali, in modo da impedire che esse vengano anche solo parzialmente distratte verso altre finalità e non diventino così strumento elusivo degli obblighi di rispetto degli equilibri di bilancio derivanti dall’ordinamento contabile. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti, infatti, gli enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria accendono appositi capitoli all’interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico (art. 3, comma 3, primo periodo, del d.m. 11 ottobre 2021).

 

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