Provvedimenti definitivi di accertamento degli atti tributari: è consentito l’accesso

Come è noto, l’art. 24, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 esclude il diritto di accesso con riferimento ai procedimenti tributari; la norma, però, non può essere assunta a fondamento di un diniego ad una pretesa ostensiva relativa a provvedimenti definitivi di accertamento dell’imposta dovuta in quanto non esiste più alcuna esigenza di segretezza connessa alla pendenza del relativo procedimento: è quanto evidenziato dal TAR Toscana, sez. II, nella sent. 28 giugno 2022, n. 866.

Nel caso di specie, una impresa (svolgente attività di trasformazione dei rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte, derivanti dall’attività edilizia, in materie secondarie, mediante un impianto sito nel territorio comunale) ha chiesto all’Amministrazione comunale di ottenere la documentazione relativa agli atti e documenti istruttori afferenti al procedimento attraverso cui il Comune ha determinato la superficie dell’impianto assoggettabile alla TARI allo scopo di comprendere quali aree sono state tassate e i motivi che hanno indotto l’Amministrazione a tale scelta.

I giudici hanno anche ricordato che il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza in giudizio nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti e l’ostensione deve essere consentita anche quando la relativa istanza è preordinata alla loro utilizzazione in un giudizio, senza che sia possibile operare alcun apprezzamento in ordine alla ammissibilità ovvero alla fondatezza della domanda o della censura che sia stata proposta o che si intende proporre, la cui valutazione spetta soltanto al giudice chiamato a decidere (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 28 settembre 2010, n. 7183).

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