Il Ravvedimento Operoso
Interdata Cuzzola Srl

Il Ravvedimento, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è un istituto giuridico volto a sanare violazioni di legge in ambito amministrativo tributario ed è oggi applicabile a tutti i tributi.

Si tratta di uno strumento che consente di poter “spontaneamente” regolarizzare le violazioni e le omissioni tributarie prima che le stesse siano accertate o che siano iniziate ispezioni o verifiche o altre attività amministrative di cui l’autore della violazione e/o omissione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La regolarizzazione della posizione debitoria avviene attraverso il versamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. L’importo delle sanzioni ridotte varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazione commessa (ravvedimento sprint, entro 14 giorni dalla scadenza; ravvedimento breve, da 15 a 30 giorni di ritardo; ravvedimento intermedio, dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno; ravvedimento lungo, entro 2 anni dal ritardo o dalla dichiarazione successiva, e il nuovo ravvedimento lunghissimo, oltre i due anni dalla omissione oppure oltre due anni dalla dichiarazione successiva).

Maggiori informazioni saranno disponibili sui nostri bollettini settimanali

 

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