Il decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022 contenente “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (cd. Decreto Semplificazioni), all’art. 10 ha introdotto alcune semplificazioni in materia di Irap, modificando l’articolo 11 del D. lgs n. 446 del 1997 per far dedurre dai costi del conto economico l’intera spesa di personale a tempo indeterminato, limitando quindi le altre deduzioni al personale non a tempo indeterminato.
Inoltre, è previsto che, già a partire dal 2021, è limitata a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:
- la deduzione per le spese relative ad apprendisti, contratti formazione lavoro e disabili e
- la deduzione del premio Inail.
Come è noto, gli enti locali sono oggetti passivi Irap, pertanto, determinano l’imposta in base al metodo retributivo. Ne consegue, quindi, come sia fondamentale considerare queste modifiche nell’ambito dei costi deducibili dal conto economico in base al metodo retributivo.
Infatti, in base ad una interpretazione letterale della previsione normativa, non potendosi ridurre la base retributiva della spesa di personale a tempo indeterminato poiché tale spesa costituisce la parte fondamentale della base imponibile Irap secondo il metodo retributivo, le PP.AA. corrono il rischio di non poter beneficiare delle deduzioni delle spese per apprendisti, contratti formazione lavoro e soggetti disabili riferite anche ai lavoratori impiegati a tempo indeterminato così come la deduzione del premio Inail.
Risulta quindi fondamentale (ed auspicabile) che in sede di conversione il legislatore chiarisca i passaggi relativi agli effetti derivanti dalle deduzioni Irap che interessano le Pubbliche Amministrazioni.