Il secondo classificato può legittimamente richiedere l’accesso difensivo al DGUE, alle altre dichiarazioni presentati dall’aggiudicatario (comprese quelle inerenti le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo n. 50/2016) e alla documentazione afferente le verifiche dei requisiti effettuate dopo l’aggiudicazione: è quanto evidenziato dal TAR Veneto, sez. II, sent. 21 giugno 2022, n. 1065.
I giudici hanno confermato un proprio orientamento, espresso nella sent. 4 febbraio 2019, n. 803, secondo cui la collocazione al secondo posto in graduatoria di un operatore attribuisce allo stesso “una posizione particolarmente qualificata nell’ambito della procedura di gara”.
Pertanto, il Collegio ha condiviso l’opinione secondo cui “l’accesso documentale funzionale alla difesa in giudizio non può fare a meno dell’integrale contenuto dei moduli DGUE, dei relativi allegati e delle dichiarazioni rese ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto solo la completa acquisizione di essi consente di verificare se gli operatori controinteressati abbiano correttamente notiziato la stazione appaltante di tutti gli eventuali precedenti e/o pendenze penali ovvero di tutte le pregresse risoluzioni contrattuali o di qualsiasi altro fatto idoneo ad essere giudicato quale grave illecito professionale ex art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, o quale causa espulsiva in base alle altre ipotesi previste dal medesimo art. 80; analogamente, solo la conoscenza delle risultanze del casellario giudiziale e dei carichi pendenti consente di verificare se gli operatori hanno dichiarato tutti i precedenti e/o le pendenze penali oppure se li hanno taciuti in tutto o in parte” (…) Tale rilievo, del resto, rappresenta unicamente un’applicazione del più generale principio, affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa che ha interpretato la normativa in materia, secondo cui “l’accesso ai documenti amministrativi prevale in ogni caso, anche sui dati cd. sensibili, qualora sia strumentale alla cura o alla difesa degli interessi giuridici del richiedente” (C.d.S., Sez. V, n. 6318/2009” (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 22 agosto 2020, n. 1582).
Le medesime considerazioni valgono, quindi, anche per la documentazione relativa allo svolgimento delle verifiche relative al possesso dei requisiti espletate nella fase successiva all’aggiudicazione, in vista della stipula del contratto, trattandosi di documentazione facente parte del procedimento di affidamento, da cui possono emergere eventuali cause ostative all’aggiudicazione, il cui interesse conoscitivo per la ditta seconda classificata non è revocabile in dubbio.