Termine per l’approvazione del PIAO: la data del 31 luglio

Riproponiamo di seguito un breve riepilogo sull’accidentato excursus di questo istituto (non partito propriamente con ottimi auspici) giusto per giustificare la conclusione – che anticipiamo – che, ad oggi, il PIAO non è pienamente operante quale strumento di adozione obbligatoria, a prescindere dalla querelle sui termini di scadenza.

Sin dalla prima previsione all’art. 6 del c.d. Decreto “Reclutamento” (D.L. 80/2021), era stata prevista l’adozione:

  • di un decreto del Presidente della Repubblica, che individuasse gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, abrogandoli;
  • di un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che contenesse un “Piano tipo”;
  • di specifiche Linee Guida del Dipartimento della Funzione pubblica, che facilitassero la transizione.

I predetti provvedimenti avrebbero dovuto vedere la luce già alla fine dell’anno scorso (visto che la prima scadenza del PIAO era fissata al 31 gennaio 2022) ma così non è stato.

Il Legislatore e i Ministeri hanno finito per “rincorrere se stessi” (ma invano) e così il Governo è stato costretto, con il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”), a differire al 31 marzo 2022 il termine per l’adozione sia del decreto del Presidente della Repubblica che del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e, di riflesso, a differire, già in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio al 30 aprile per l’adozione del PIAO.

Ancora, con il d.l. 36/2022, c.d. Decreto “PNNR 2”, vi è stato un ulteriore slittamento. Quest’ultimo differimento di data ha creato un po’ di incertezza: la formale indicazione del 30 giugno contrasta con le scadenze dei termini relativi ad alcuni strumenti che la macro-struttura del PIAO andrà ad inglobare, con specifico riguardo agli enti locali. Si pensi, ad esempio, al Piano degli obiettivi, che confluisce ex lege nel PEG, il quale a sua volta viene adottato (20 giorni) dopo il bilancio di previsione (“in coerenza” con quanto previsto dall’ art. 169 del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000): e la scadenza per l’approvazione di quest’ultimo è, per quest’anno, al 31 luglio!

L’unico modo per sanare una siffatta discrasia normativa è quella di ritenere, con un’interpretazione teleologica e sistematica (e che salvi il contenuto della norma, altrimenti inutiliter data), che anche per il PIAO la scadenza debba essere considerata necessariamente al 31 luglio p.v.

Ma vi è di più, poiché ad oggi ancora non sono stati adottati ufficialmente i provvedimenti attuativi, gli unici che renderebbero effettivamente operante il PIAO: in loro assenza, la norma che lo prevede si configura come sostanzialmente non attuabile.

Lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica è stato approvato in Conferenza Unificata il 9 febbraio scorso e il testo, a quel punto, è stato sottoposto all’esame del Consiglio di Stato, che ha sollevato una serie di dubbi e proposto correttivi.

Il regolamento attuativo per l’operatività dell’istituto, da adottarsi mediante Decreto del Presidente della Repubblica, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 maggio, ma ancora il D.P.R. non è stato adottato.

La bozza di Linee Guida e il Piano tipo (invero nella sostanza per nulla esaustivi e inidonei a sciogliere i numerosi dubbi che gli operatori si sono posti e si pongono) circolano ancora solo in via ufficiosa.

Mancano ancora i Regolamenti governativi di delegificazione per individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti.

È per questo che la Conferenza delle Regioni ha chiesto di valutare l’opportunità di prevedere una proroga del termine al 2023 per l’adozione del PIAO al fine di favorirne l’attuazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

E a ciò si aggiunga che la bozza di decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell’art. 6 del DL n. 80/2021, con il quale verrà approvato il Piano tipo, prevede, all’art. 8, comma 3, in sede di prima applicazione, il differimento del termine di approvazione del PIAO di 120 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione (tale disposizione, invero, non è ancora vigente).

Il quadro altamente incerto e, soprattutto, privo di formale approvazione e pubblicazione degli strumenti normativi necessari a rendere effettivamente operante il PIAO, fanno ritenere a molti (e chi scrive è di questo avviso) l’insussistenza, ad oggi, dell’effettivo obbligo di adottarlo.

In ogni caso, alla luce delle discrasie sui termini e dei tentativi di comporle rispetto alle scadenze di legge, quand’anche si ritenesse operante e già obbligatorio il PIAO e la sua adozione, può ritenersi ragionevole considerarne la scadenza al 31 luglio 2022.

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