Strumenti per il riequilibrio degli enti in pre-dissesto
Interdata Cuzzola Srl

La legge 208/2015 all’articolo 1 comma 714, con riferimento agli enti in pre-dissesto, fornisce, a tutti gli enti locali “che nel corso del 2013 e del 2014 hanno avanzato procedure di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del TUEL”,  la possibilità  di ripianare “la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità ( Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015) che fino ad ora erano  previste solo per i comuni sperimentatori.  In particolare, si tratta della possibilità per questi enti di “rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con il periodo di trent’anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge di stabilità per il 2016.

Inoltre, il citato comma 714 art. 1 L. 208/2015, stabilisce anche che la “restituzione delle anticipazioni di liquidità” erogate agli enti in periodi precedenti, debba essere effettuata nell’arco temporale di massimo 30 anni a decorrere dall’anno successivo a quello in cui viene erogata l’anticipazione.

L’articolo 1 comma 715 L. 2018/2015 stabilisce che gli enti in pre-dissesto che abbiano ottenuto l’approvazione del piano di riequilibrio pluriennale possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione per il periodo della durata del piano.

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