Quando si valuta il contenuto di un contratto di avvalimento al fine di valutarne l’eventuale nullità per indeterminatezza, è necessario utilizzare le generali regole sull’ermeneutica contrattuale e in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (artt. 1363 e 1367 cod. civ.): è quanto evidenziato dal TAR Toscana, sez. I, nella sent. 17 giugno 2022, n. 805.
Conseguentemente, il contratto di avvalimento non deve necessariamente spingersi sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale, dovendo l’assetto negoziale consentire “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” che sulla scorta dei criteri predeterminati devono essere identificabili nella loro consistenza numerica e professionale (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 26 luglio 2017, n. 3682; sez. III, sent. 30 giugno 2021, n. 4935; sez. V, sent. 10 gennaio 2022, n. 169 e sent. 26 aprile 2022, n. 3197).
Nel caso specifico, i giudici fiorentini hanno ritenuto sufficiente l’impegno assunto dall’ausiliaria, che non si risolveva in una mera clausola di stile inerente la messa a disposizione delle risorse necessarie per l’esecuzione dell’appalto, ma specificava l’indicazione dei mezzi d’opera destinati a svolgere le lavorazioni inerenti il requisito richiesto, con ciò consentendo agevolmente di individuare anche il numero e la professionalità delle maestranze necessarie a condurli la cui fornitura deve ritenersi ricompresa nell’impegno assunto dalla ausiliaria se interpretato secondo buona fede alla luce dello scopo del contratto di avvalimento.