Il ruolo dell’organo di revisione ai fini della sana gestione finanziaria del Comune

Al perseguimento della sana gestione finanziaria del Comune contribuisce anche l’organo di revisione che, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche e, dall’altro, assume l’obbligo della prestazione non nell’interesse esclusivo del committente (l’ente locale) bensì nell’interesse dei cittadini alla sana e corretta gestione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Friuli Venezia Giulia, nella delib. n. 38/2022/PRSP, depositata lo scorso 20 giugno, richiamando un principio già espresso dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 16/SEZAUT/2018/INPR.

Depone in tal senso la disposizione dell’art. 239 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che ne suggella l’imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, volto ad assicurare la costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011, anche avvalendosi del supporto, in proposito, degli indirizzi e delle soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata (cfr. deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 3/QMIG, n. 9/INPR, n. 26/QMIG e n. 31/FRG del 2016; n. 15/QMIG, n. 14/INPR del 2017; n. 2/QMIG e n. 8/INPR del 2018). Il controllo effettuato dai revisori all’interno dell’Ente costituisce, infatti, presupposto fondamentale per il controllo esterno della Corte dei Conti che può avvalersi, attraverso gli elementi tratti dalle banche dati e dalle risposte ai questionari approvati dalla Sezione Autonomie, di una base conoscitiva sufficiente a formulare una prima ricognizione istruttoria della situazione finanziaria dei singoli enti.

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